Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, La Regione Calabria in data 25 ottobre 2023 integra la legge regionale n.19/2001 aggiungendo all’art.29 di tale legge, l’art.29-bis. Per la precisione tale art.29-bis stabilisce che anche nella regione Calabria è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.
L’abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado.